Art. 11.
(Disciplina delle professioni di agente e di produttore).

      1. Lo Stato riconosce e disciplina le figure professionali di:

          a) agente di spettacolo e rappresentante di artisti, di seguito denominato «agente», la cui attività consiste nella consulenza, rappresentanza, organizzazione, assistenza e tutela delle attività di singoli o di gruppi di artisti;

          b) produttore e organizzatore di manifestazioni musicali, teatrali e di balletto, di seguito denominato «produttore».

      2. Le attività professionali di agente e di produttore sono incompatibili e in nessun caso possono essere svolte da un unico soggetto né in forma singola, né in forma societaria, né attraverso compartecipazioni.
      3. L'esercizio delle attività di agente e di produttore è interdetto ai soggetti che hanno riportato condanne penali o commesso illeciti disciplinari nello svolgimento delle medesime attività.
      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 aprile 1997, n. 281, e successive modificazioni, è definito un sistema di certificazione di idoneità per l'esercizio delle attività professionali di agente e di produttore, subordinata al possesso di requisiti minimi essenziali e al superamento di uno specifico esame. Il possesso della certificazione di idoneità non è richiesto ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono le attività professionali di agente e di produttore da almeno cinque anni con profitto e continuità e che sono in grado di attestare la loro attività attraverso una provata documentazione, ferma restando la possibilità di conseguire la certificazione medesima su base volontaria.

 

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      5. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito uno specifico registro diviso nelle due categorie di cui al comma 1, i cui oneri di gestione sono a carico degli iscritti per una quota del 75 per cento e per il restante 25 per cento sono a carico delle risorse destinate al Fondo unico per lo spettacolo.
      6. Per l'esercizio della professione di agente o di produttore sono obbligatori l'iscrizione nel registro di cui al comma 5 e il possesso della certificazione di idoneità di cui al comma 4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono le attività professionali di agente e di produttore da almeno cinque anni con profitto e continuità, ferma restando la possibilità di conseguire la certificazione medesima su base volontaria, possono chiedere l'iscrizione nel registro di cui al comma 5.
      7. Al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti, anche a livello regionale, nei settori di attività di cui al presente articolo, con le medesime modalità di cui al comma 4, sono definiti altresì:

          a) il numero massimo di artisti di cui un agente può avere contemporaneamente la rappresentanza;

          b) la percentuale massima di artisti di cui un agente può avere annualmente la rappresentanza nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche.

      8. Resta legittimo il reclutamento di artisti per chiamata diretta per coloro che non hanno designato un rappresentante o non hanno definito contratti in esclusiva.
      9. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 nonché l'esercizio delle attività professionali di agente e di produttore in contrasto con quanto disposto dai commi 4 e 5 sono puniti con un'ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro.